Con la sentenza n.73/2018, la sezione prima della Ctp di Sondrio ha stabilito che la detrazione operata in relazione a spese di riqualificazione energetica per lavori eseguiti su immobili che costituiscono l’oggetto stesso dell’attività, ovvero destinati alla locazione, è legittima.
La sentenza è nata in seguito all’impugnazione di una cartella con cui il Fisco voleva recuperare le detrazioni d’imposta fruite da una società che usava gli immobili strumentali per la locazione, oggetto secondario della società.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sia la commercializzazione sia la locazione erano esclusi dall’agevolazione fiscale. Quindi, l’agevolazione era riservata ai soli fabbricati strumentali utilizzati dall’impresa nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Ma in cosa consiste l’agevolazione? In una detrazione dall’Irpef o dall’Ires pari al 55% prevista dal comma 344 al 347 della legge 296/2006 e spetta quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Articolo preso da Idealista