Con l’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che le agevolazioni prima casa non si perdono in caso di vendita prima dei 5 anni in virtù di un accordo di separazione tra coniugi. Vediamo quanto spiegato.
Il caso fa riferimento a una donna che, in virtù degli accordi sulla separazione, ha venduto la casa prima dei 5 anni dall’acquisto e si è vista notificare dall’ufficio del registro il recupero della maggiore imposta. La donna ha impugnato l’accertamento, ma invano. E’ stato quindi fatto ricorso alla Suprema Corte, che lo ha accolto.
Motivando la decisione, la Cassazione ha spiegato che in tema di agevolazioni prima casa il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” dell’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.
Tale principio è stato esteso dalla Cassazione al trasferimento immobiliare avvenuto non nell’ambito familiare, ma all’esterno. E’ stato quindi spiegato che l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa – contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 – nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi, sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale”.