Con la risposta n. 306 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini del calcolo Tari.
Relativamente al tema della superficie assoggettabile alla Tari, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “all’attualità, per espressa previsione del più volte richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (Tari) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
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