Con l’ordinanza n. 6009/18 del 13 marzo 2018 la Cassazione ha evidenziato cosa si rischia se si registra il contratto di affitto in ritardo. Secondo quanto stabilito dalla legge (art. 1 comma 346 della legge 311/2004), il contratto di affitto deve essere registrato, a cura del locatore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata. Nei successivi 60 giorni, questi ne deve dare notizia sia all’inquilino che all’amministratore di condominio se si tratta di appartamento in un edificio.
Articolo preso da idealista