Con la risposta n. 113, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, “nell’ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto alla propria prima casa di abitazione”, le agevolazioni prima casa possono essere riconosciute “unicamente nel caso in cui l’acquirente si impegni, in sede di acquisto, nel rispetto di tutti gli altri requisiti e condizioni previsti” dalla nota II-bis, “a fondere, anche sotto il profilo catastale, la propria prima casa di abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata, in modo da creare un’unica unità abitativa che non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9”.
Articolo da idealista.it